STATUTO
ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DI PLUTO

Art. 1

È costituita una associazione denominata “AMICI DI PLUTO” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.


Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro. E’ un’associazione autonoma, apolitica e apartitica, nata per opera ed iniziativa di un gruppo fondatore. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore di “TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE ”( ex art. 10 c. 1 lettera a punto 8 D.L.vo 460 del 4/12/1997). Precisamente è un’associazione di volontariato animalista e di tutela degli animali domestici o di affezione, con particolare riguardo ai cani e ai gatti, nata allo scopo di arginare il fenomeno del randagismo, di migliorare le condizioni degli animali, di favorire il loro benessere e la loro adozione, e di reprimere il maltrattamento. L’Associazione si conforma ai principi contenuti nelle convenzioni internazionali, nelle direttive e regolamenti UE e nelle Leggi Nazionali e Regionali in tema di tutela della natura e degli animali. Per perseguire tale scopo l’associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività: - ricovero ed assistenza degli animali, in particolare cani e gatti, randagi ed abbandonati;
- operare per il miglioramento delle condizioni di vita degli animali ricoverati nei canili e in altri rifugi e per aumentare il loro benessere;
- sviluppare e diffondere la pratica della sterilizzazione dei suddetti animali;
- promuovere le adozioni degli animali ricoverati;
- operare per il recupero degli animali maltrattati;
- operare per il recupero degli animali con difficoltà comportamentali.
Per i suddetti fini l’Associazione può: - ottenere in comodato gratuito da Regioni, Province o Comuni, o in donazione o successione, aree idonee al ricovero, mantenimento, cura e recupero degli animali abbandonati e randagi;
- compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie, compresa l’accensione di mutui o finanziamenti passivi, funzionalmente connessi con la realizzazione del proprio scopo.
È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. Per la realizzazione di detti scopi istituzionali l’Associazione si avvarrà: della collaborazione degli associati, di volontari e di eventuale personale dipendente assunto dalla associazione stessa; di pubblicazioni e spazi informativi su testate giornalistiche, reti televisive e multimediali per sensibilizzare l’opinione pubblica alle iniziative associative; di ogni altra attività comunque idonea o utile al conseguimento dei propri fini.


Art. 3

L'associazione ha sede in Roma.


PATRIMONIO
Art. 4

Il patrimonio è formato: a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d)da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

ASSOCIATI
Art. 5

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci possono avvalersi delle strutture dell’Associazione, partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni organizzate dall’Associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dal Comitato Direttivo . I soci dono divisi nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Giovanili (sotto ai 18 anni);
c) Soci Ordinari;
d) Soci Sostenitori;
e) Soci Straordinari;
f) Soci Onorari.
I soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto Costitutivo dell’Associazione. Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno chiesto di far parte dell’Associazione e la cui domanda è stata accettata dal Comitato Direttivo. I Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale fissata dal Comitato Direttivo e approvata dall’Assemblea. Sono Soci Straordinari coloro che effettueranno versamenti all’Associazione, ritenuti di particolare rilevanza dal Comitato Direttivo, il quale può anche fissarne l’importo minimo. Sono Soci Onorari, qualificati esponenti della cultura, del mondo professionale e comunque persone che abbiano reso particolari servizi a favore della causa dell’Associazione. La nomina a Socio Onorario viene proposta dal Presidente dell’Associazione e compete all’Assemblea dei Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.


Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.


Art. 7

Sono organi dell'associazione:
- L'Assemblea dei Soci
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA
Art. 8

Gli associati formano l'assemblea. L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.


AMMINISTRAZIONE
Art. 9

Il Comitato Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460. Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.


PRESIDENTE
Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.


TESORIERE
Art. 11

Il Tesoriere ha la gestione contabile dell’Associazione ed è eletto dal Comitato Direttivo nel proprio seno, ove alla sua nomina non abbia provveduto l’Assemblea; la sua durata in carica corrisponde a quella del Comitato nel cui ambito è stato eletto ed è rieleggibile. La prima nomina viene fatta dai Soci fondatori in sede di costituzione.


SEGRETARIO
Art. 12

Il Segretario è eletto nel proprio seno dal Comitato Direttivo il quale provvederà altresì a definire le mansioni, ove alla sua nomina non abbia provveduto l’Assemblea. La sua durata in carica corrisponde a quella del Comitato nel cui ambito è stato eletto ed è rieleggibile. La prima nomina viene fatta dai Soci fondatori in sede di costituzione.


COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 13

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.


BILANCIO
Art. 14

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.


Art. 15

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c. In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.


NORMA DI CHIUSURA
Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.